ATTESTAZIONE SOA

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  • Decreto Semplificazione d. Lgs. 76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
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  • Decreto “sblocca-cantieri” d. Lgs. 32/2019 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
    Link Gazzetta Ufficiale
  • Il nuovo codice dei contratti pubblici d. Lgs. 50/2016 Gazzetta Ufficiale: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50
    Link Gazzetta Ufficiale
  • Il nuovo codice dei contratti pubblici d. Lgs. 50/2016 Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro
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  • Il codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 e Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010 ANAC: codice dei contratti pubblici e regolamento
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  • Regolamento di Qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici Disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di trento e bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.Scarica il DPR n. 34 del 25 Gennaio 2000.
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  • Determinazioni Autorità dei Lavori Pubblici Determinazioni: Sito web Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
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  • Comunicati Autorità dei Lavori Pubblici Comunicati alle Soa: Sito Web Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Link Diretto

CATEGORIE

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite secondo gli importi prestabiliti.

La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

Qui sotto puoi approfondire le categorie

OG1

OG2

OG3

OG4

OG5

OG6

OG7

OG8

OG9

OG10

OG11

OG12

OG13

CATEGORIE OS

OS1

OS2-A

OS2-B

OS3

OS4

OS5

OS6

OS7

OS8

OS9

OS10

OS11

OS12-A

OS12-B

OS13

OS14

OS15

OS16

OS17

OS18-A

OS18-B

OS19

OS20-A

OS20-B

OS21

OS22

OS23

OS24

OS25

OS26

OS27

OS28

OS29

OS30

OS31

OS32

OS33

OS34

OS35

CLASSIFICAZIONE
DEI LIVELLI D’IMPORTO

I

fino a

258.000 €

II

fino a

516.000 €

III

fino a

1.033.000 €

III-bis

fino a

1.500.000 €

IV

fino a

2.582.000 €

IV-bis

fino a

3.500.000 €

V

fino a

5.165.000 €

VI

fino a

10.329.000 €

VII

fino a

15.494.000 €

VIII

oltre

15.494.000 €

L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.000).

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.000), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti all'Unione Europea.

Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.